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Detrazioni Fiscali

Detrazioni Fiscali - Eco Bonus del 50%

Detrazioni Fiscali - Eco Bonus del 50% - H.S. DI VILLA DANIELE

50% DETRAZIONE IRPEF, per le persone fisiche oppure DETRAZIONE IRES, per le società.
Il Decreto non pone limiti prestazionali ai prodotti e non esistono livelli di prestazione del Fattore Solare. Non è necessario il ricorso a tecnici o professionisti per l’asservimento dei calcoli o dei valori.
L’importo massimo di spesa è di € 92.307.

I requisiti necessari:
- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio
e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
- Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno,
all’esterno o integrate;
- Possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
- Devono essere mobili;
- Devono essere schermature “tecniche”;
- Per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.),
vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
- Per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono
escluse quelle con orientamento NORD.

Documentazioni

Documentazioni - H.S. DI VILLA DANIELE

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE A CURA DEL CLIENTE PRIVATO (di tipo amministrativo)
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. Nel caso di invio postale, ricevuta della raccomandata postale;
- di tipo “tecnico”:
- schede tecniche;
- originali inviati all’ENEA firmati (dal tecnico e/o dal cliente)

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:
esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori,entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
Con il Dlgs 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, è stato soppresso l'obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all'Agenzia delle Entrate, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

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